Con decreto del Ministero delle Attività produttive datato 17 giugno 2004, in corso di pubblicazione, sono state apportate alcune modifiche al decreto 24 maggio 2004 relativo ai criteri per la determinazione dell`ammontare della cauzione prevista dalla legge 488/92 a garanzia della volontà dell`impresa di realizzare il programma agevolato. Ai sensi della legge 488/92 è infatti richiesto il versamento di una cauzione, effettuato dall`impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l`istruttoria e fruttifero di interessi ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
Il Ministero ha ora inteso adeguare l`ammontare della cauzione ridefinendo i criteri di calcolo nel seguente modo:
- importo fisso: 2000 euro
- importo calcolato in percentuale degli investimenti:
- 0,333% dell`entità degli investimenti fino a 500.000 euro
- 0,199% per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro
- 0,084% per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro
- 0,010% per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro
- 0,006% oltre i 25.000.000 di euro
Il Ministero ha inoltre emanato la circolare 17 giugno 2004, in corso di pubblicazione, con cui sono state recepite le indicazioni del decreto suddetto e con cui sono state modificate le circolari del 14 luglio 2000 (industria), 13 dicembre 2000 (turismo) e 25 gennaio 2001 (commercio).
Le suddette circolari sono state modificate anche in altri due punti:
- presentazione delle istanze:
- mentre in precedenza era previsto l`inoltro tramite raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento o a mano o per corriere, ora non sono più ammesse le consegne a mano o tramite corriere
- documentazione relativa alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni.
- viene aggiunta l`indicazione della documentazione da presentare nel caso di realizzazione di opere murarie.
Tutte le modifiche di applicheranno ai bandi che si apriranno dopo la pubblicazione della circolare in Gazzetta ufficiale.