LE DOC E LE IGT
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO


AGLIANICO DEL TABURNO

Denominazione di origine controllata
Data: 2 agosto 1993

 

I COMUNI INTERESSATI

Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte e parte dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Claudio.

 

CARATTERISTICHE GENERALI

Aglianico del Taburno rosso e rosato: aglianico minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno novello: aglianico minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno bianco: trebbiano toscano dal 40% al 50%, Falanghina dal 30% al 40%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 30%.
Taburno rosso: sangiovese dal 40% al 50%, aglianico dal 30% al 40%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 30%.

Taburno Falanghina: falanghina minimo 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno Greco: greco bianco minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno Coda di Volpe: coda di volpe minimo 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno Piedirosso: piedirosso minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno spumante: coda di volpe e falanghina, da soli o congiuntamente, dal 60 al 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 40%.

Resa max per ettaro: in coltura specializzata 100 quintali per Aglianico del Taburno rosso e rosato, Taburno novello, rosso, Greco e Piedirosso, 120 quintali se Taburno bianco, Falanghina, Coda di Volpe e Spumante. La resa massima delle uve in vino non deve superare il 70% per Aglianico del Taburno rosso e rosato, Taburno novello, il bianco, rosso, falanghina, Coda di Volpe, Spumante e Piedirosso; il 65% per Aglianico del Taburno rosato e Taburno Greco.

Titolo alcolometrico minimo: 11% per Aglianico del Taburno rosso e rosato, Taburno novello; 10,5% per Taburno bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di Volpe e Piedirosso, 10% per Taburno spumante.

 

INVECCHIAMENTO

Il tipo Aglianico del Taburno rosso va immesso al consumo solo dopo due anni di invecchiamento: di cui 6 mesi in botti di legno, mentre Aglianico del Taburno rosso riserva almeno tre: di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia. Se Aglianico del Taburno rosato non si può vendere prima del primo marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia, se Taburno novello deve essere ottenuto mediante macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quello destinate alla produzione dello stesso.

 

CARATTERISTICHE DEI VINI

Aglianico del Taburno rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchia
Odore: caratteristico, gradevole, persistente
Sapore: asciutto, giustamente tannico, vellutato se invecchiato
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 19 per mille

Aglianico del Taburno rosato
Colore: rosa più o meno intenso
Odore: delicato, fresco, fruttato
Sapore: fresco, leggermente morbido
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 17 per mille

Taburno novello
Colore: rubino più o meno intenso
Odore: caratteristico, fruttato, vinoso
Sapore: rotondo, poco tannico
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 17 per mille

Taburno bianco
Colore: paglierino tenue
Odore: delicato, gradevole, caratteristico
Sapore: asciutto, fresco
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, netto
Sapore: asciutto, pieno
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Taburno falanghina
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: tipico, caratteristico
Sapore: asciutto, intenso, caratteristico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno greco
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: caratteristico, gradevole
Sapore: secco, fresco, tipico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno coda di volpe
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: delicato, caratteristico
Sapore: secco, pieno, tipico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno piedirosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, gradevole, caratteristico
Sapore: fruttato, asciutto
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Taburno spumante
Spuma: fine e persistente
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: fine, leggero, fruttato
Sapore: persistente, fresco, elegante
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Il tipo Aglianico del Taburno rosso riserva deve avere titolo alcolometrico minimo all’atto dell’immissione al consumo pari a 12%.

 







LA GEOGRAFIA
DEL VINO IN
CAMPANIA

DOCG, DOC e IGT

Provincia di
Benevento
Aglianico del Taburno
DOC
Guardiolo
DOC
Solopaca
DOC
Sannio
DOC
Sant'Agata dei Goti
DOC
Beneventano
IGT
Dugenta
IGT

Provincia di
Avellino
Provincia di
Caserta
Provincia di
Napoli
Provincia di
Salerno